Il mediatore
Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 Codice Civile).
Il mediatore deve essere iscritto presso ogni Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. per poter esercitare la propria attività e ciò anche in caso di esercizio occasionale, pena l’irrogazione di sanzioni amministrative e l’obbligo di restituire la provvigione (v. art. 2, 3, 8 legge 3 febbraio 1989, n. 39; art. 40, legge 12 dicembre 2002, n. 273; art. 1764 c.c.).
Il mediatore deve essere imparziale: anche se riceve un incarico da una delle parti, egli non si obbliga a promuovere, per suo conto, la conclusione del contratto.
La provvigione
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità. (art. 1755 Codice Civile)
L’affare si identifica in ogni operazione economica di contenuto patrimoniale frutto dell’accordo di due o più parti, che si conclude con il sorgere di obbligazioni. L’affare si conclude anche con il contratto preliminare
Le parti messe in contatto dal mediatore sono libere di concludere o meno l’affare. Se, però, lo concludono il mediatore ha diritto al compenso se il suo intervento è stato rilevante. Non è quindi necessario che l’opera del mediatore incida sulla conclusione del contratto in sé, ma è sufficiente che si inserisca in tale processo causale, anche solo in un momento anteriore.
La provvigione è determinata sul volume dell’affare concluso. Tuttavia, le parti possono accordarsi nel senso che essa sia dovuta anche se non si è giunti alla stipula.
La provvigione grava su entrambe le parti.
Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.
La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti (in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all’art. 7 e tenendo conto degli usi locali”. art. 6 della L. 3 febbraio 1989, n. 39: “
Il rimborso spese
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l’affare non è stato concluso. (art. 1756 Codice Civile)
Contratti condizionali o invalidi
Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile , se il mediatore non conosceva la causa d’invalidità. (art. 1756 Codice Civile)
Pluralità di mediatori
Se l’affare è concluso per l’intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.(art. 1758 Codice Civile)
L’ipotesi considerata dalla norma è quella in cui tutti i mediatori intervangono per mettere in contatto e che tutti i mediatori abbiano contribuito alla conclusione dell’affare.
Se, invece, un solo mediatore ha un rapporto diretto con le parti e questo mediatore, successivamente, incarica altri mediatori, si configura un rapporto interno tra i mediatori (c.d. mediazione indiretta), che non dà loro diritto al compenso da parte degli stipulanti.